Leasing nautico
Leasing nautico: esclusione Iva per l’utilizzo extra-Ue di Stefano Comisi
Il calcolo dell’Iva deve avvenire a consuntivo, sulla base del rapporto tra il numero di settimane in cui l’imbarcazione ha effettuato spostamenti al di fuori delle acque territoriali dell’Unione e il totale delle settimane nelle quali si effettuano movimenti tra porti.
In caso di leasing nautico non breve e a uso privato, l’Iva si paga solo sulla parte di canone relativa all’utilizzo dell’imbarcazione in acque Ue, calcolata a consuntivo. L’applicazione dell’Iva, pertanto, può essere esclusa in relazione all’effettivo utilizzo dell’imbarcazione al di fuori delle acque territoriali.
Lo ha ribadito la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 159 del 18 giugno 2025, fornita a seguito di un interpello presentato da un armatore che, avendo stipulato un contratto di leasing nautico non breve, chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità di escludere l’Iva sui canoni relativi ai periodi in cui il natante è impiegato esclusivamente in acque extra unionali.
Si precisa che un interpello è una richiesta formale che un contribuente può presentare all’Agenzia delle Entrate per ottenere un chiarimento su come applicare una norma fiscale a un caso concreto o personale. La risposta dell’Ufficio, in questo caso, ha confermato in parte le soluzioni interpretative prospettate, chiarendo che, ai sensi degli articoli 7-quater, comma 1, lettera e) e 7-sexies, comma 1, lettera e-bis) del d.P.R. n. 633/1972, il calcolo dell’Iva deve avvenire a consuntivo, sulla base del rapporto tra il numero di settimane in cui l’imbarcazione ha effettuato spostamenti al di fuori delle acque territoriali dell’Unione e il totale delle settimane nelle quali si effettuano movimenti tra porti, escludendo gli spostamenti effettuati per esigenze tecniche. Nel computo del periodo nel quale matura l’esenzione Iva, deve essere considerato utile anche il lasso di tempo in cui si siano verificati almeno due transiti in acque internazionali.
Ai fini della prova dell’effettivo utilizzo fuori dall’Unione europea, l’Agenzia richiama le disposizioni già contenute nel proprio documento di prassi n. 341339/2020, che definisce il luogo della prestazione dei servizi relativi alle imbarcazioni da diporto e individua le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’utilizzo del servizio fuori dalle acque unionali. Richiama, inoltre, la risposta n. 430/2023, che chiarisce le modalità di calcolo e i documenti richiesti per dimostrare i periodi di utilizzo al di fuori delle acque territoriali, sottolineando che la documentazione presentata dall’istante rientra già tra quella riconosciuta ai fini fiscali.