lunedì, Ottobre 20, 2025

Lo skipper non è un marittimo!

In questo importante articolo Fabrizio Coccia ribadisce la figura dell’Ufficiale da Diporto di Seconda Classe

È proprio vero che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. E spiace che in questo ruolo ci siano molte Capitanerie di Porto che, a quasi due anni dall’introduzione della nuova figura dell’Ufficiale da Diporto di Seconda Classe, continuano a ostacolare la figura di questo skipper professionista.

Anche il ministero lo spiega (ancora): lo skipper non è un marittimo!
Così c’è voluta una nuova, ennesima, circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n. 21271 del 6/10/2025), sollecitata peraltro anche da Confindustria Nautica, per chiarire una volta per tutte che l’Ufficiale di navigazione del diporto di 2° classe non ha l’obbligo di essere iscritto nell’albo professionale della “Gente di Mare”, il registro ufficiale tenuto dalle Autorità marittime che annota i marittimi professionisti e il personale addetto ai servizi portuali.

Quindi una volta ottenuti titolo e abilitazioni richieste, lo skipper del diporto può tranquillamente imbarcarsi e lavorare come professionista.

La cosa a dire il vero era già chiara da due anni, scritta nero su bianco sul decreto che ha istituito questo titolo.

Ma probabilmente non è stata sufficientemente compresa o “digerita” da diverse Capitanerie di Porto che hanno continuato a sostenere che per imbarcarsi come skipper era comunque necessario avere il Libretto di navigazione, un documento previsto però solo per la “Gente di Mare”. Un testa-coda burocratico che ha spesso bloccato l’avvio degli esami per il conseguimento del titolo di skipper, programmati finora solo da un pugno di Capitanerie.

Ora, anche questo ennesimo ostacolo dovrebbe essere superato.
La circolare ministeriale ribadisce infatti che “gli ufficiali di navigazione del diporto di 2° classe non hanno l’obbligo, ma solo la facoltà di iscrizione nelle matricole della gente di mare”.

E, a scanso di equivoci, chiarisce anche che queste figure professionali non rientrano tra i “marittimi”, ma tra i “lavoratori marittimi” e quindi a loro vanno applicate le disposizioni del codice civile (non quindi quelle del Codice della Navigazione) e altre leggi collegate.

Come per esempio, continua la circolare, un contratto di prestazione di servizi registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Contratto che deve riportare data di imbarco e sbarco ed essere tenuto a bordo.