venerdì, Ottobre 3, 2025

Aggiornamenti per il diporto

 Diportisti, fino a 24 metri deve essere dimostrata l’idoneità alla navigabilità
La nuova attestazione quinquennale serve a verificare se lo stato dell’unità presenta potenziali rischi per l’integrità dell’ambiente marino e la sicurezza della navigazione

Le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, devono dimostrare l’idoneità alla navigabilità dell’unità mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, sottoporre l’imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del dlgs n. 5/2016.


Diporto e prevenzione danni ambientali
La nuova attestazione quinquennale serve a verificare se lo stato dell’unità presenta potenziali rischi per l’integrità dell’ambiente marino e la sicurezza della navigazione. Lo prevede il nuovo art. 25 ter del Codice nella nautica da diporto che detta le norme sulla prevenzione dei danni ambientali, previsto dall’art. 15 del ddl Mare approvato dal Consiglio dei ministri del 4 agosto 2025. Si tratta dello stesso testo commentato su queste pagine e che porterà all’”Istituzione della zona contigua” che si estenderà per 12 miglia nautiche oltre il limite delle acque territoriale. Ma il testo prevede altre disposizioni che riguardano la materiale ambientale.


Subacquei e sviluppo sostenibile
L’art. 7 afferma che la Repubblica tutela e valorizza l’attività subacquea a scopo ricreativo, quale attività in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi. L’articolo è parte di un Capo intero che mira a promuovere l’attività subacquea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso.


Chimici portuali
Così l’art. 18 prevede e regolamenta la nuova attività dei consulenti chimici di porto. Essa è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell’incolumità pubblica. Fatte salve le competenze già attribuite dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere, l’esercizio dell’attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso dei seguenti requisiti: laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica, l’iscrizione all’albo professionale dei chimici e fisici e, infine, il compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici e al Consiglio nazionale degli ingegneri, con superamento di una prova finale. I consulenti chimici di porto saranno iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto.


Piani paesaggistici e porti
L’art. 24 interviene sul Piano Paesaggistico che già ora può prevedere anche l’individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione che non richiedono il rilascio dell’autorizzazione. Infatti, l’art. 24 integra tale previsione aggiungendo che, espressamente, siano ricomprese anche quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione negli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali.


Riutilizzo piattaforme
L’art. 25 torna a regolamentare il riutilizzo delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare con il coinvolgimento del ministero dell’università e della ricerca. Nelle linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali si dovrà tenere conto delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidati al Ministro dell’università e della ricerca.