Avvisi ai naviganti
Su Bolina trovo sempre ottimi aggiornamenti di natura tecnica e normativa. Assieme al magazine di Udicer sono due riferimenti interessanti per gli amici di RTM. Eco due notizie che per gli skipper e gli amici dell’alto Adriatico sono utili da sapere.
Esame Ufficiale per il diporto
nuove esenzioni
Con una nota inviata il 26 marzo il MIT specifica che chi può provare pluriennale esperienza come comandante non dovrà svolgere le ore di “familiarizzazione”. E altri dettagli
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti che rimodulano in parte elementi del decreto attuativo numero 40 che disciplina il conseguimento del titolo di Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe. Dalla lettura del testo originale del decreto era facile dedurre infatti che anche skipper di comprovata esperienza avrebbero dovuto effettuare almeno cinque ore di pratica presso una scuola nautica.
Con una circolare inviata il 26 marzo il MIT corregge il tiro sottolineando che può ritenersi esonerato (dalle lezioni pratiche non dall’esame) chi sia titolare della patente nautica da almeno dieci anni e sia stato iscritto per un periodo complessivo di almeno dieci anni anche non consecutivi nel registro delle imprese o nel REA di una Camera di Commercio per attività di noleggio di natanti da diporto in mare aperto, costiere in acque interne con o senza equipaggio o per altre attività professionali, scientifiche, tecniche o di “scuola guida”. Lo stesso dicasi per chi ha stipulato uno o più contratti di lavoro nel ruolo di comandante di unità da diporto con imprese di noleggio per una durata complessiva di trentasei mesi precedenti all’entrata in vigore del decreto in oggetto.
In sostanza, quindi, chi ha maturato adeguata esperienza dovrà sostenere solo la prova pratica dato che, come già indicato dal decreto del 14 marzo, chi soddisfaceva uno dei suddetti requisiti poteva ritenersi esonerato dalla prova teorica.
Nella circolare si specifica anche che l’esame si deve svolgere in acque marittime, a bordo di un’unità da diporto di lunghezza non inferiore a 15 metri, ma che le cinque ore complessive di “familiarizzazione” che interessano tutti i candidati non esonerati, possono essere effettuate su unità di metratura differente.
Inoltre, a differenza di quanto previsto per la patente nautica (Allegato II decreto 30 agosto 2023, n. 142), non è indicata una specifica formalità di attestazione delle ore di lezioni pratiche. Al candidato sarà sufficiente produrre la dichiarazione della scuola nautica, su carta intestata, datata e firmata dal legale rappresentante, che attesti di aver svolto le famose 5 ore di pratica.
Croazia accoglie i natanti
Slovenia no
In via di approvazione oltre confine l’attestazione made in Italy per le unità sotto i 10 metri. Lubiana invece contesta la “soluzione” del nostro governo e mantiene il divieto
Come è ormai noto il 13 maggio del 2024 era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 110 il decreto legge del 2 maggio 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’attestazione del possesso e della nazionalità italiana dei natanti da diporto che navigano in acque territoriali straniere. Ciò avrebbe dovuto consentire anche ai natanti di recarsi all’estero sulla base di quanto auspicato dal cosiddetto decreto Made in Italy (disegno di legge n. 1341-A) approvato al Senato della Repubblica il 20 dicembre 2023.
A distanza di un anno però solo la Croazia, che già nel passato aveva concesso una deroga al suo iniziale “niet”, avrebbe dato il via libera alla circolazione nelle proprie acque territoriali per i natanti italiani non immatricolati. A quanto riporta il 24 marzo il quotidiano Il Piccolo di Trieste, il ministero del Mare croato avrebbe infatti accolto positivamente la soluzione proposta dall’Italia. Il condizionale è d’obbligo perché allo stato attuale lo stesso dicastero non ha ancora emesso un decreto a conferma di queste buone intenzioni.
In Italia d’altro canto permangono diverse criticità. In particolare per i proprietari di alcuni natanti senza marcatura CE (pre-1998) i quali in mancanza della DCI (Dichiarazione di Costruzione o Importazione) necessaria per ottenere il “passaporto” della propria imbarcazione, dovranno richiedere un’attestazione di idoneità (non si è ancora capito a che distanza dalla costa) rilasciata da un ente notificato senza per altro che vi sia tutt’ora chiarezza su quale documento effettivo (certificato o targa) verrà poi rilasciato al termine della procedura. Una situazione di incertezza che nel frattempo ha spinto alcuni proprietari a considerare un’agile immatricolazione all’estero (come in Polonia).
E se la Croazia ha detto sì, la Slovenia, al contrario, ha ribadito la propria posizione di chiusura poiché il documento previsto dall’Italia “non è una prova di iscrizione nel registro dei natanti” e pertanto “non consente la navigazione nel mare e nelle acque territoriali slovene”.
Per raggiungere le coste croate evitando le acque slovene, i diportisti italiani dovranno navigare in acque territoriali italiane fino a Punta Salvore, per poi entrare nelle acque croate costeggiando l’Istria da Umago verso Sud. Una mezza vittoria in vista della prossima stagione. Forse.