sabato, Dicembre 7, 2024

Il Comandante

Stanno per iniziare le… grandi manovre… dell’estate, skippers, armatori, velisti si apprestano a tornare a navigare, e per evitare sorprese sgradevoli a seguito di accadimenti o imprevisti che succedono a bordo e in mare, bisogna sempre tenere presente chi ha la responsabilità della navigazione, della barca e dei passeggeri.

Di seguito un promemoria da tener presente.

Nell’antichità, da Tucidide a Platone, da Ovidio a Tito Livio a Lucano, tutti hanno esaltato le doti del Comandante che è il solo in grado di salvare la nave dai pericoli del mare.

La concezione del Comandante come guida indispensabile della nave che vuole “prendere il desiderato porto per salutevole via”, per dirla con il nostro Dante, continua nel medioevo e lo stesso Alighieri la ribadisce ancora nella famosa, veemente invettiva rivolta all’Italia serva, ridotta come “nave senza nocchiero in gran tempesta”. Anzi il Poeta va oltre perché nel Convivio elabora una teoria politica in cui il governo (da gubernator) si deve ispirare all’azione del Comandante della nave, sulla scia delle concezioni e delle visioni di Platone e di Cicerone.

In tutti i mari del mondo sono stati riconosciuti al Comandante onori e poteri notevoli. In Malesia il Comandante, chiamato m’alim, era ritenuto di rango pari ad un Emiro. Nell’Europa del XVII secolo, in cui si riteneva che il “tridente di Nettuno fosse lo scettro del mondo”, uno scrittore coniò la suggestiva espressione che il Comandante “est le seul maitre a bord après Dieu” che in lingua inglese diventava “the master under God”. Tuttavia la traduzione in codice, in legge, dei compiti e dei doveri del Comandante di nave ha trovato sempre motivi di difficoltà, come dimostrano gli studi sulla storia del diritto marittimo o della navigazione.
Anche l’attuale Codice della Navigazione presenta aspetti che meritano qualche riflessione.  

Dietro il ruolo affascinante e romantico dello skipper c’è una figura di comando soggetta a precise responsabilità, obblighi giuridici e doveri morali che vanno dalla gestione della barca e dell’equipaggio alle operazioni di salvataggio e sicurezza durante la navigazione, sia in regata che nel diporto.
Il ruolo e le responsabilità dello skipper si possono dedurre dall’etimologia stessa del termine inglese: “the master or captain of a small vessel”, ossia il comandante di ogni piccolo scafo e dunque il responsabile della conduzione di una barca. In particolare questo termine sta a indicare un velista esperto che nelle vesti di comandante dirige, spesso anche governando il timone, le imbarcazioni a vela impegnate in navigazioni da diporto o in regata.
Di conseguenza la figura dello skipper coincide, a livello di poteri, responsabilità e obbligazioni, con quella del comandante quale viene definito dal Codice della Navigazione all’art. 292 e seguenti, cui il Codice della Nautica da Diporto (D.L. 171 del 2005) rimanda per la competenza generale.

Barca, equipaggio, sicurezza, capisaldi del comando
Tra le responsabilità dello skipper c’è sicuramente quello di acquisire la perfetta conoscenza degli impianti di bordo, la capacità di manovrare vele e attrezzature di coperta e il corretto impiego delle dotazioni di sicurezza e di salvataggio. Non meno importante è il suo onere di addestrare adeguatamente l’equipaggio per affrontare improvvise emergenze in mare aperto, come per esempio la caduta in mare di un membro dell’equipaggio e il suo recupero. Inoltre deve assicurarsi che i documenti di bordo siano in ordine, deve prendere visione degli avvisi ai naviganti e dei bollettini meteorologici relativi all’area interessata dalla navigazione, deve assicurarsi che l’imbarcazione sia efficiente in ogni sua componente e che sia rifornita di combustibile e viveri sufficienti, deve assicurarsi dell’esistenza e della piena efficienza delle dotazioni di sicurezza, deve infine pianificare la navigazione e informare le autorità marittime circa il programma di crociera e fornire un elenco delle persone ospiti a bordo.

Le responsabilità dello skipper secondo la legge
Questo vale in generale, ma i doveri dello skipper sono elencati e disciplinati in modo specifico dal Codice della Navigazione il quale sancisce che:
– Allo skipper competono, in modo esclusivo, la direzione della manovra e della navigazione (art. 295).
– Prima della partenza deve accertarsi di persona che la nave sia idonea al viaggio, ben armata ed equipaggiata (art. 297).
– Lo skipper deve dirigere personalmente la manovra in ogni circostanza in cui la navigazione presenti difficoltà (art. 298).
– Qualora nel corso del viaggio si verifichino eventi che mettano in pericolo la spedizione (intesa nel senso più lato come imbarcazione, beni presenti a bordo, merci, equipaggio e altre persone trasportate), egli deve cercare di assicurare la salvezza con tutti i mezzi che siano a sua immediata disposizione (art. 302).
– Deve curare il recupero di uomo caduto in mare in quanto argomento compreso fra quelli previsti dall’art. 302.


Il Codice della Navigazione è altrettanto meticoloso e perentorio nei confronti delle operazioni di soccorso e salvataggio in mare che competono allo skipper:
– Deve obbligatoriamente prestare assistenza anche ad altra nave in pericolo, in quanto possibile, ma senza procurare grave rischio alla propria nave (art. 489).
– È del pari obbligatorio, nei limiti indicati dall’art. precedente, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne e che si trovino in pericolo di perdersi (art. 490).


Responsabilità giuridiche e doveri morali
Tra le specifiche responsabilità che gravano sullo skipper di uno yacht impegnato non solo in una navigazione da diporto, ma anche in una regata, c’è anche quella di stabilire se l’equipaggio abbia sufficiente esperienza per affrontare le condizioni meteorologiche o se lo yacht sia idoneo alla navigazione. Per chiarezza, lo skipper risponde in prima persona di ogni avaria o incidente che possa accadere allo yacht o al suo equipaggio impegnato in navigazione, sia che si tratti di una regata oppure di una crociera.

Non meno importanti delle responsabilità giuridiche sono anche i doveri morali di uno skipper: innanzitutto quello di essere un buon marinaio che si distingue per le sue competenze tecniche, ma anche per il suo coraggio nell’affrontare le incognite e le situazioni difficili che il mare, come ambiente naturale e selvaggio, può spesso presentare a un’imbarcazione e il suo equipaggio, equipaggio nei confronti del quale un buon comandante deve esprimere senso di abnegazione e solidarietà.


Responsabilità skipper: in mare non c’è democrazia
Obblighi, doveri e responsabilità dello skipper giustificano la rigida gerarchia che vige a bordo di una imbarcazione per la quale ogni membro dell’equipaggio è soggetto al comando di uno solo di loro, lo skipper appunto, agli ordini del quale tutti gli altri devono sottostare. Ciò significa che il gruppo che opera a bordo di un’unità da diporto agisce rispettando gli ordini precisi dello skipper e a lui deve ubbidire. In cambio di tale potere, lo skipper ha anche l’intero peso delle responsabilità che le leggi giuridiche e morali della navigazione gli attribuiscono.