martedì, Ottobre 22, 2024

Titolo professionale di SKIPPER Ufficiale del diporto di II classe

RIVISITAZIONE DEI TITOLI PROFESSIONALI DEL DIPORTO
Impiego delle unità d diporto in attività di noleggio “professionale”

È stato recentemente emanato il Decreto 12 dicembre 2023, n. 227, che modifica il Regolamento 121/2005 d’istituzione e disciplina i titoli professionali del diporto.

L’intervento, in sintesi, riguarda la rivisitazione dei requisiti e i limiti di navigazione per il personale “navigante” (ufficiali di coperta e di macchina) imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio e sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Si tratta dei titoli di:

– ufficiale di navigazione del diporto;

– capitano del diporto;

– comandante del diporto;

– ufficiale di macchina del diporto;

– capitano di macchina del diporto;

– direttore di macchina del diporto.

Tuttavia, la novità maggiore risiede nella istituzione di una nuova figura professionale, molto più accessibile rispetto a quelle sopra elencate e indirizzata al comando di navi di più modesto tonnellaggio e cioè di “Ufficiale di navigazione del diporto di seconda classe”.

A dire il vero, non si tratta di una “novità” assoluta, il titolo professionale, infatti, era stato annunciato ben oltre cinque anni fa dal D. L.vo 229/2017 (art. 27) e si era solo in attesa del regolamento che ne desse attuazione, quello di cui oggi stiamo dando nota.

Riassumiamo di seguito alcuni elementi chiave che riguardano l’Ufficiale dei 2a,  riportando il testo completo d’interesse del decreto a fine articolo.

In primo luogo, l’Ufficiale di 2a classe, può:

– comandare imbarcazioni e navi da diporto adibite al noleggio o destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (L. 172/2003) fino al limite delle 200 GT (stazza gross tonnage);

– le unità devono battere bandiera italiana;

– la navigazione può avvenire nelle acque interne e nel bacino del Mediterraneo;

– l’iscrizione nelle matricole della Gente di Mare è facoltativa e quindi anche il c.d. libretto di navigazione;

– per conseguire il titolo non è necessario aver effettuato a bordo un periodo di addestramento.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 5 maggio 2024. Per l’Ufficiale di 2a classe la data potrebbe slittare più avanti, fino all’emanazione del regolamento ministeriale che stabilirà le modalità e il programma di esame per conseguire il titolo.

Infine, dipanando dubbi sui requisiti per il comando di navi e imbarcazioni in attività di “noleggio occasionale” – se mai ve ne fosse stato bisogno –  il decreto in questione ha ribadito che i titoli previsti sono:

·      per le imbarcazioni, la patente nautica da almeno tre anni;

·      per le navi, in luogo della patente nautica, il titolo professionale del diporto, ad esempio, quello minimo di Ufficiale di seconda classe, se la nave non supera le 200 GT.

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  DECRETO MINISTERIALE
10 maggio 2005, n. 121

Art. 4-bis – Aggiornato (227/2023)

Requisiti e limiti di abilitazione per l’ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe

L’ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:

  • imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;
  • navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
  • Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:
  • aver compiuto 18 anni di età;
  • essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
  • essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;
  • avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato “First Aid” secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
  • avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d’altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all’articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (4), accertati e certificati con le modalità previste all’articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
  • possedere i requisiti morali di cui all’articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
  • aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d’esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Padova, 14 febbraio 2024

Christian Signorelli

Ecco come si diventa skipper

C’è una buona notizia per tutti gli skipper che lavorano nel mondo del diporto, con la parte attuativa del decreto 13 dicembre 2023, n. 227, ovvero la riforma dei Titoli professionali del diporto, viene ufficialmente istituito il Titolo nazionale semplificato di Ufficiale di Navigazione da diporto di II classe, riservato per imbarcazioni da diporto con tonnellaggio inferiore alle 200GT.

Il decreto va a coprire un vuoto normativo, e riconosce quindi il titolo professionale che tanti operatori, ormai professionisti di questo mestiere, aspettavano. Ne gioveranno i tanti operatori del mondo del charter che lavorano come skipper, o anche quelli che lo fanno per unità private.

Per tutti loro ci sarà ovviamente anche un esame da superare, che negli argomenti non sarà troppo dissimile da quello che si sostiene per la patente nautica, anche se più approfondito in diverse parti.

Con questi requisiti sarà possibile accedere all’esame per il titolo, che si divide in una prova scritta e una pratica.


Ecco cosa chiedono all’esame per diventare skipper

  1. Teoria della nave Elementi di teoria e di stabilità della nave. Effetti evolutivi dell’elica e del timone.
  2. Motori Elementi di funzionamento dei sistemi di propulsione a motore. Conoscenza dei macchinari ausiliari. Irregolarità di funzionamento e avarie. Calcolo dell’autonomia in relazione alla potenza del motore e alla quantità residua di carburante.
  3. Sicurezza della navigazione Norme di sicurezza, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza, ai mezzi di salvataggio e all’uso degli estintori. Cassetta medicinali di pronto soccorso. Tipi di visite di sicurezza e loro periodicità. Prevenzione degli incendi. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro (incendio, collisione, falla, incaglio, avaria ai mezzi di governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro o di abbandono dell’unità. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con condimeteo avverse. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato. Corretto uso degli apparati radio di bordo, con particolare riguardo all’assistenza e al soccorso. Comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure. Codice internazionale dei segnali.
  4. Manovre e condotta Precauzioni all’ingresso e all’uscita dei porti, durante la navigazione in prossimità della costa o di specchi acquei, dove si svolgono altre attività nautiche. Velocità consentite. Manovre di ormeggio, disormeggio, ancoraggio e recupero di uomo in mare.
  5. Colreg e segnalamento marittimo Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Fanali luminosi e segnali diurni di nave alla fonda, segnalamenti marittimi e norme di circolazione nelle acque interne. Elenco dei fari e dei segnali da nebbia.
  6. Meteorologia Elementi di meteorologia. Circolazione generale dell’atmosfera. Elementi che caratterizzano le condizioni meteorologiche: pressione, temperatura, umidità. Formazione delle nubi e loro caratteristiche. Fronte caldo e fronte freddo. Venti, correnti e maree. Scale di Beaufort e di Douglas. Strumenti meteorologici e loro impiego. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. Previsioni meteorologiche locali.
  7. Navigazione cartografica ed elettronica Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Orientamento e rosa dei venti. Magnetismo terrestre, poli magnetici e poli geografici, declinazione magnetica, bussole magnetiche. Tabella delle deviazioni residue di bordo. Distinzione tra navigazione lossodromica e ortodromica. Navigazione stimata: tempo, spazio e velocità. Navigazione costiera. Strumenti per la misurazione della velocità della nave. Posizionamento del punto nave, anche tramite l’uso di strumenti elettronici. Prora e rotta; effetto del vento e della corrente sul moto dell’unità navale (deriva e scarroccio). Pubblicazioni nautiche: portolano, elenco dei fari e dei segnali da nebbia, radioservizi per la navigazione costiera.
  8. Normativa diportistica e ambientale Poteri, doveri e responsabilità del comandante. Documenti da tenere a bordo delle unità da diporto ad uso privato e delle unità da diporto adibite a noleggio. Categorie di progettazione delle unità da diporto con marcatura CE e connessi limiti di navigazione. Disciplina delle attività balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea. Conferimento dei rifiuti di bordo e sversamento in mare. Elementi della disciplina delle aree marine protette. Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto, codice della nautica da diporto, regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto e altre fonti normative applicabili alla nautica da diporto, con particolare riferimento a: attribuzioni dell’Autorità marittima e della navigazione interna; ordinanze delle Autorità marittime locali e della navigazione interna; disciplina dell’uso commerciale delle unità da diporto; disciplina sanzionatoria per la nautica da diporto.


La prova pratica

  • Durante la prova pratica il candidato dimostra di saper condurre l’unità navale a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno 1/2 miglio nautico, effettuando con capacità e prontezza d’azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all’ormeggio, al disormeggio e all’ancoraggio dell’unità navale, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi di salvataggio e antincendio. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare condimeteo avverse e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.

Il complesso dei requisiti e delle due prove d’esame definiscono quindi dei criteri d’accesso che dovrebbero garantire che i titoli vadano a figure professionali con sufficiente competenza, ma valutazioni a parte era comunque importante colmare il vuoto normativo che in Italia c’era da troppo tempo.