lunedì, Aprile 29, 2024

Scadenza certificati

Ultimamente mi capita spesso di parlare della scadenza DELLA LICENZA DI ESERCIZIO RTF, e sono emersi pareri discordi al riguardo, chi dice che la licenza ha una validità di 10 anni, mentre nel navigare fra le norme sembra che non abbia scadenza. Chi avrà ragione?

Fino all’introduzione del DM n. 88 del 15 aprile 2013 questo documento non aveva scadenza.

A partire da quella data è stato definito che la Licenza RTF scade dopo 10 anni e va rinnovata al termine del suddetto periodo.

  • La disciplina degli Apparati ricetrasmittenti di bordo, è contenuta nell’art. 29 del Codice della nautica. Per esso l’apparato ricetrasmittente Vhf è obbligatorio a bordo delle unità da diporto che navigano oltre le sei miglia dalla costa come del resto confermato nella “tabella” dei mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza all. V del Regolamento al codice. Per utilizzare un apparecchio Vhf è necessario che questo sia dotato di Licenza d’Esercizio (Rtf) e che l’utilizzatore possieda il Certificato Limitato di Radiotelefonista, “patentino” rilasciato dal Mi.S.E.

Nel  D.M. del 3 aprile 2013, pubblicato in G.U. n. 88 del 15/04/13 “Norme relative alla richiesta di rilascio, rinnovo e aggiornamento della licenza di esercizio e per il passaggio di gestione tra le società affidatarie delle stazioni radioelettriche di bordo” ci sono i punti salienti per le risposte al quesito di cui sopra

Art. 1 – Definizioni. Ai fini del D.M. s’intende per: a) Codice: Cod. com. el., D.lgs. 01/08/03 n. 259; b) Ispettore: dipendente del Mi.S.E. – che effettua l’attività ex art. 176 del Codice qualificato “Ispettore di bordo”; c) Impresa: titolare di autorizzazione cui è affidato l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo.

Art. 2 – La licenza di esercizio per ogni stazione di bordo ex art. 160 del codice è rilasciata a imprese autorizzate con un periodo di validità corrispondente a quello del contratto di gestione stipulato tra la stessa impresa affidataria e l’armatore.

La licenza di esercizio rilasciata a nome dell’armatore con un periodo di validità non superiore a dieci anni, ai sensi dell’art. 112 del Codice.

Art. 3 – La licenza di esercizio scade e deve essere rilasciata nuovamente in caso di passaggio di gestione fra imprese e nel caso di cambio dell’armatore.

Art. 4 – La licenza di esercizio scade automaticamente e deve essere rinnovata, nel caso di: modifica o aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici, esclusi i casi previsti nell’allegato 1 del decreto; normale scadenza del termine di validità.

Art. 5 – L’Ispettore aggiorna la licenza di esercizio definitiva, direttamente a bordo, al termine della visita d’ispezione e/o collaudo nei seguenti casi: – aggiunta, eliminazione, sostituzione di apparati facoltativi; – aggiunta, sostituzione degli apparati obbligatori di cui all’allegato 1), e degli equipaggiamenti che non siano tra quelli richiesti dalla pertinente normativa in materia di sicurezza della navigazione; – variazione della denominazione dell’unità; – variazione del porto di iscrizione; – variazione del numero di matricola; – variazione denominazione società armatrice mantenendo lo stesso indirizzo e partita IVA.

Art. 6 – È abrogato il D.M. 25/08/53 recante “ Norme da osservare per la richiesta di rilascio o di rinnovo della licenza di esercizio e per il passaggio di gestione del servizio radiotelegrafico di bordo tra le società concessionarie”.

Per gli aspetti non espressamente riportati nel decreto continua ad applicarsi la normativa in materia di sicurezza della navigazione, di radiocomunicazione, e quanto previsto nella circolare “Sicurezza della navigazione” serie RT/RTF n. 007 del 21.02.2012 e la relativa nota integrativa prot. N. 61514 del 1 agosto 2012.
Sui nuovi certificati (rilasciati dopo il 2013) è evidenziata la scadenza, mentre quelli rilasciati prima del 2005 a questo punto sono scaduti il 31/12/2015.